Pronto il software per inviare la domanda di chiusura delle liti minori con il Fisco. Il programma che consente di compilare e presentare online, entro il 2 aprile 2012, la domanda di definizione delle controversie pendenti fino a 20mila euro è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Resta comunque ferma la prima scadenza del 30 novembre 2011 per versare, in unica soluzione, l’importo agevolato utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo 8082).
Cerchio rosso su due date per chiudere le liti con la corsia preferenziale. La prima scadenza arriva tra circa un mese ed è quella del 30 novembre prossimo, data entro cui occorre versare le somme. La seconda scadenza invece, è fissata il 2 aprile 2012, termine entro il quale va presentata la richiesta di definizione del contenzioso all’Ufficio o via web, grazie al nuovo software ad hoc.
La procedura si può ritenere conclusa solo se il pagamento è effettuato per intero e la domanda è presentata entro i termini. Fa eccezione l’ipotesi in cui non ci siano somme da pagare. In questo caso la definizione si perfeziona semplicemente con l’invio della domanda entro la scadenza prevista.
Il ricorso alla definizione agevolata è possibile solo per le liti fiscali, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20 mila euro e pendenti, al primo maggio 2011, davanti alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio. Inoltre, le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Così come sono sospesi, per lo stesso arco di tempo, i termini per proporre ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, inclusi i termini per la costituzione in giudizio.
Come sono determinate le somme da pagare? Se il valore della lite è di importo fino a 2mila euro, la somma da pagare è di 150 euro. Se il valore della controversia supera i 2mila euro, la somma da pagare è pari al 10% del valore della lite nel caso di provvisorio esito favorevole al contribuente, mentre è pari al 30 per cento se l’organo giudiziario non si è ancora pronunciato e al 50 per cento se l’esito provvisorio è favorevole all’Agenzia.
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