Pronte le istruzioni operative per compensare i crediti superiori a 15mila euro relativi a imposte sui redditi e addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive di quelle sul reddito e Irap. Dai controlli da effettuare ai professionisti interessati, la circolare 28/E dell’Agenzia delle Entrate affronta numerosi aspetti applicativi per il rilascio del visto di conformità previsto dalla Legge di Stabilità 2014.
Possono apporre il visto i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-imprese, quelli dei Caf-dipendenti solo per le dichiarazioni dei contribuenti per i quali già svolgono assistenza fiscale, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro. La stessa possibilità è prevista per chi al 30 settembre 1993 era già iscritto nei ruoli di periti ed esperti contabili tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, a patto che siano in possesso di specifici diplomi di laurea. Inoltre, è possibile compensare i crediti, senza visto, se si è in presenza di dichiarazione sottoscritta dai soggetti che esercitano il controllo contabile. Infine, per gli Enti locali e per le Regioni, è sufficiente la sottoscrizione della dichiarazione da parte del Collegio dei revisori. I professionisti che intendono apporre il visto di conformità devono essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e comunicare i loro dati identificativi e una serie di altre informazioni, tra cui l’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza e di procedimenti penali pendenti in fase di giudizio per reati finanziari. Inoltre, devono sottoscrivere l’impegno a comunicare, entro 30 giorni, eventuali variazioni. La comunicazione può essere consegnata a mano, inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec. Una volta presentata, il professionista può immediatamente prestare l’assistenza fiscale. Sarà la Direzione regionale a verificare la sussistenza di tutti i requisiti e a richiedere eventuali integrazioni e chiarimenti. Se il professionista ha già comunicato in precedenza all’Agenzia delle entrate di voler apporre il visto di conformità (ad esempio per le compensazioni dei crediti Iva), non è necessaria la presentazione di una nuova comunicazione a condizione che la polizza assicurativa già presentata non sia limitata a determinate dichiarazioni. In quest’ultimo caso la documentazione deve essere integrata con una polizza assicurativa che garantisca anche l’ulteriore attività di visto. Per evitare errori materiali e di calcolo i professionisti devono confrontare i dati presenti in dichiarazione con quelli risultanti dalla documentazione, tenendo conto della disciplina in materia di deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, scomputo delle ritenute d’acconto e versamenti oltre alla verifica delle scritture contabili se obbligatorie. Con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, il controllo è limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito quali, ad esempio, duplicazioni di versamento, eccedenze di credito dell’anno precedente, imposte sostitutive e il controllo della documentazione contabile può riguardare i costi di importo superiore al 10 per cento dell’ammontare complessivo dei componenti negativi. In ogni caso il professionista deve conservare copia di tutta la documentazione controllata. La circolare ribadisce che il visto di conformità non va apposto sulle dichiarazioni con più crediti da compensare se questi sono singolarmente di importo inferiore a 15mila euro, anche nel caso in cui la loro somma superi la soglia. Qualora il contribuente voglia utilizzare in compensazione un singolo credito superiore a 15mila euro, il professionista deve apporre il visto su tutta la dichiarazione, anche se in questa sono presenti altri crediti – utilizzati o meno – di importo inferiore alla soglia.
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