Dal primo gennaio 2018 per risolvere un problema con il proprio fornitore di energia elettrica o gas, che non sia già stato risolto con il reclamo all’operatore e con la successiva conciliazione, si avrà a disposizione un’ulteriore possibilità: su richiesta del cliente sarà l’Autorità a decidere la controversia.
In particolare, secondo quanto previsto dal nuovo regolamento approvato dall’Authority, in questa prima fase questo terzo livello sarà accessibile solo nei casi in cui l’operatore non abbia partecipato alla conciliazione, non rispettando l’obbligo previsto. Il servizio potrà poi essere gradualmente esteso ad altre possibili casistiche, con modalità e tempi da definire.
L’attuale sistema di tutele è quindi strutturato su tre livelli: al primo livello va sempre fatto il reclamo al proprio fornitore e, se non si ottiene risposta o non è soddisfacente, per risolvere la controversia ci si rivolge al secondo livello, la conciliazione, condizione obbligatoria per l’eventuale successivo ricorso al giudice. Per i casi che non trovano soluzione con la conciliazione, online e gratuita quella dell’Autorità, dal primo gennaio 2018 si aggiunge il terzo livello, alternativo al ricorso al giudice nella valutazione del merito, fermo restando il diritto alla tutela giudiziaria dinanzi al giudice amministrativo anche dopo il suo esito, in cui è appunto l’Autorità a poter essere chiamata a decidere sui casi non risolti. La richiesta di accesso al terzo livello andrà presentata entro 30 giorni dalla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
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