Con il modello F24 i datori di lavoro possono recuperare, in compensazione, il credito d’imposta del Bonus Irpef erogato ai propri dipendenti. Lo spiega una circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo la conversione in legge del decreto numero 66 del 2014, i datori di lavoro, per poter recuperare il credito erogato ai lavoratori, dovranno utilizzare esclusivamente il modello F24 e potranno utilizzare l’importo corrispondente al credito in compensazione di qualsiasi importo a debito (anche in sezioni diverse dalla sezione dedicata allo Stato, come Inps, Regioni, Imu e altri tributi locali). L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati tramite modello di pagamento F24. Sono comunque fatti salvi i comportamenti dei sostituti d’imposta che, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori utilizzando il modello di pagamento F24.
Il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto al limite annuale di 700mila euro previsto dall’articolo 34 della Legge numero 388 del 2000. Inoltre, con il documento di prassi di oggi, le Entrate precisano che il recupero non è soggetto neanche al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro Il sostituto d’imposta che in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e contestualmente recupera il credito ad altri lavoratori, dovrà utilizzare in compensazione o versare solo l’importo netto risultante dalla differenza.
Se l’importo del credito erogato è superiore a quello recuperato, il sostituto d’imposta può utilizzare in compensazione solo l’importo netto risultante dalla differenza. Se, invece, l’importo del credito recuperato ai lavoratori è superiore a quello erogato, il sostituto d’imposta deve versare la differenza a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto, utilizzando il codice tributo 1655.
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