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Dal 15 febbraio entrerà in vigore il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”.
Dal 15 febbraio entrerà in vigore il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”.L’obiettivo della formazione iniziale degli insegnanti è finalizzata a valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodo logico-didattico, organizzative e relazionali necessarie a far si che gli allievi raggiungano i risultati di apprendimento, previsti dall’ordinamento vigente.
Parte integrante della formazione è l’acquisizione delle competenze necessarie a sviluppare e sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Entrambi i tipi di competenze sono da considerare il fondamento della unitarietà della funzione docente.
Le attività dirette o indirette di tirocinio per complessive 600 ore (pari a 24 crediti formativi universitari) si iniziano nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità che assicurino un progressivo aumento del numero dei relativi crediti formativi fino all’ultimo anno.
Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio, che insieme costituiscono esame con valore abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria.
Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di docenti e dirigenti in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai docenti sono affidati compiti tutoriali.
Infine, per quanto riguarda i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni disabili, essi devono prevedere l’acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio (pari a 12 crediti formativi) e articolarsi distintamente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Le caratteristiche dei corsi sono definite dal regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal ministro dell’istruzione, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Associazioni nazionali competenti per materia.