Entro il 28 febbraio è possibile chiudere senza interessi di mora pendenze con Equitalia.
Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità, i contribuenti hanno la facoltà di chiudere in un’unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione.
Rientrano nell’agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali, i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi.
La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.
Per capire se i tributi inseriti nelle cartelle e avvisi rientrano nella definizione agevolata i contribuenti devono prendere visione della propria situazione debitoria e verificare innanzitutto la data in cui le somme dovute sono state affidate all’agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni sono contenute nell’estratto di ruolo che si può chiedere agli sportelli di Equitalia. Per tutte le cartelle e avvisi che rientrano nell’agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti. Inoltre, per le cartelle e avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo.
Chi sceglie di aderire dovrà pagare il residuo del debito, al netto degli interessi non dovuti, l’aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate. Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2014. Fino al 15 marzo resta sospesa la riscossione dei debiti interessati alla definizione agevolata. Equitalia invierà entro il 30 giugno mediante posta ordinaria una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato nei termini previsti.
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