Per chiudere una partita Iva non più utilizzata basta versare entro il 4 ottobre 2011 la sanzione minima di 129 euro con l’apposito modello “F24 Elementi identificativi”, compilato in ogni sua parte, senza dover poi presentare alle Entrate la copia del pagamento. I dati dei versamenti effettuati con l’F24 dedicato, infatti, entrano direttamente nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Lo chiarisce l’Agenzia con una risoluzione diffusa oggi, che riduce all’osso gli adempimenti dei titolari di una partita Iva inattiva, evitando loro di presentare ulteriore documentazione agli Uffici.
Sempre in un’ottica di semplificazione, non è necessario presentare la dichiarazione di cessazione attività, con il modello AA7, previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche, o il modello AA9, previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi, perché il versamento effettuato correttamente sostituisce la presentazione della dichiarazione.
Sono agevolati dalla misura introdotta i contribuenti che, pur avendo cessato l’attività, non hanno adempiuto all’obbligo di comunicarlo all’Agenzia nel termine dei 30 giorni. Questi contribuenti possono sanare la violazione versando spontaneamente, entro novanta giorni calcolati a partire dal 6 luglio, cioè entro il 4 ottobre 2011 un importo pari a 129 euro usando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Per i contribuenti che, benché obbligati, hanno omesso di presentare a suo tempo la dichiarazione di cessazione attività e non colgono l’opportunità che il decreto legge 98/2011 ora concede, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva, irrogando nel contempo una sanzione fino al massimo di 2.065 euro.