Le imprese che non si sono avvalse degli sconti fiscali previsti dalla Tremonti-ter potranno presentare una dichiarazione integrativa. Questa è l’interpretazione contenuta in una risoluzione pubblicata oggi dall’Agenzia delle Entrate, che riserva lo stesso trattamento alle imprese che hanno invece deciso di usufruire dello sconto ma che non hanno ricevuto l’ok sulla cumulabilità.
Una volta definita positivamente dalle altre amministrazioni competenti la questione della cumulabilità con altre misure di favore, il contribuente, che non si è avvalso dell’agevolazione, può presentare la dichiarazione integrativa entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva a quella in cui avrebbe dovuto richiedere lo sconto. Qualora il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa sia scaduto, è possibile richiedere il rimborso e, in caso di silenzio rifiuto, procedere con il ricorso.
Se il contribuente ha deciso, invece, di usufruire comunque dell’agevolazione, ma l’esito sulla cumulabilità è risultato negativo, la dichiarazione integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. E’ tuttavai possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso nel caso in cui la dichiarazione integrativa venga presentata prima dell’avvio dei controlli, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
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