Via libera del Consiglio dei ministri, in “via preliminare” alla riforma della protezione civile. Il pacchetto di misure riorganizza la struttura operativa e accelera i tempi d’azione del servizio nazionale di protezione civile.
Tra le principali novità, il testo prevede che il oresidente del Consiglio ai fini di protezione civile, possa esercitare in proprio le funzioni di promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni statali e locali e di ogni altra istituzione pubblica e privata sul territorio, ovvero che egli possa delegare tali funzioni al ministro dell’Interno.
Sono meglio chiarite le tipologie di rischio, che vengono distinte in tre categorie: le calamità che possono essere affrontate mediante interventi attuabili dai singoli enti ed amministrazioni in via ordinaria; quelle che per la loro natura, intensità ed estensione comportano l’intervento coordinato di più soggetti competenti in via ordinaria; infine, quelle che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
Al verificarsi o nell’imminenza dell’evento calamitoso, il Consiglio dei ministri su proposta del presidente, o del ministro dell’interno se delegato, previa intesa con la Regione interessata, delibera lo stato di emergenza, determinandone contemporaneamente la durata e l’estensione territoriale e indicando contestualmente l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi successivi. La durata dello stato di emergenza è di regola 60 giorni, prorogabile di altri 40 con delibera del Consiglio dei ministri.
Durante la fase dell’emergenza il potere di ordinanza è esercitato dal Capo del Dipartimento della protezione civile, se a ciò delegato dal presidente o dal ministro. Le ordinanze sono emanate acquisita l’intesa della Regione interessata. Tali ordinanze possono disporre esclusivamente in ordine all’organizzazione degli interventi di urgente soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall’evento, nonché di quelli provvisionali indispensabili alle prime necessità e nei limiti delle risorse disponibili.
Le ordinanze emanate entro i primi 20 giorni dall’evento sono immediatamente esecutive e sono emanate senza il concerto del MEF, al quale sono comunicate per una verifica i cui esiti saranno comunicati al Presidente del Consiglio. In questa fase il Capo della protezione civile agisce con massima flessibilità e libertà, senza bisogno di acquisire concerti o visti preventivi. Dopo i primi 20 giorni dall’evento le ordinanze devono ricevere il concerto del MEF limitatamente ai profili finanziari.
Entro 10 giorni dalla fine dell’emergenza il Capo della protezione civile disciplina con ordinanza il passaggio all’amministrazione ordinaria. Nei 6 mesi successivi può tuttavia emanare disposizioni derogatorie alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.