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Il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione relativo agli obblighi di trasparenza della Pa, ponendo però alcune condizioni. Secondo l’Autorità, “la necessità di realizzare un controllo diffuso sull’attività della Pubblica amministrazione non deve condurre a forme sproporzionate di diffusione di informazioni che possono finire per ledere i diritti dei cittadini, specialmente di quelli in condizioni più disagiate”.
Il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione relativo agli obblighi di trasparenza della Pa, ponendo però alcune condizioni. Secondo l’Autorità, “la necessità di realizzare un controllo diffuso sull’attività della Pubblica amministrazione non deve condurre a forme sproporzionate di diffusione di informazioni che possono finire per ledere i diritti dei cittadini, specialmente di quelli in condizioni più disagiate”.In particolare il Garante “valuta con preoccupazione i possibili rischi che alcune disposizioni contenute nel provvedimento potrebbero determinare. Rischi ancora più forti se si tiene conto della particolare delicatezza di alcune informazioni che verrebbero messe on line e della loro facile reperibilità e riutilizzabilità incontrollata grazie ai motori di ricerca”.
Pertanto, precisa l’Autorità, sui siti web della Pa non dovranno mai essere diffusi dati sulla salute e sulla vita sessuale. Vanno anche esclusi dalla pubblicazione i dati identificativi dei destinatari dei provvedimenti dai quali si possano ricavare dati sullo stato di salute o di uno stato economico-sociale degli interessati. Ancora, non potranno essere diffusi dati non pertinenti rispetto alle finalità perseguite, quali ad esempio l’indirizzo di casa, il codice fiscale, le coordinate bancarie, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce ISEE, informazioni sulle condizioni di indigenza.
Più in generale, le pubbliche amministrazioni nel pubblicare atti o documenti dovranno rendere inintelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili e giudiziari, non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza che si intendono perseguire nel caso concreto. Potranno inoltre pubblicare sui propri siti web informazioni e documenti per i quali non vi è l’obbligo di pubblicazione, ma solo una volta che avranno reso anonimi i dati personali in essi contenuti. “Il Governo esaminerà attentamente i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e del sistema delle autonomie – ha dichiarato il ministro della pubblica amministraizone, Patroni Griffi -. Un sistema avanzato di trasparenza è condizione di una società democratica, in cui i titolari di cariche e di incarichi pubblici devono render conto del loro agire e svolgere ogni attività comunque collegata al loro status alla luce del sole. Queste esigenze sono senz’altro compatibili con il diritto alla riservatezza purché si attui un adeguato bilanciamento di interessi e la riservatezza non diventi un alibi per assicurare sfere pubbliche non conoscibili”.