Sì alle offerte commerciali a utenti di social network o di servizi di messaggistica come Skype e WhatsApp, ma solo con il loro consenso. No ad e-mail e sms indesiderati.
Il Garante ha varato le nuove linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam.
Il provvedimento, in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, definisce un primo quadro unitario di misure e accorgimenti utili sia alle imprese che vogliono avviare campagne per pubblicizzare prodotti e servizi, sia a quanti desiderano difendersi dall’invadenza di chi utilizza senza il loro consenso recapiti e informazioni personali per tempestarli di pubblicità.
Una particolare attenzione è stata posta dall’Autorità sulle nuove frontiere dello spamming, come quello diffuso sui social network, o tramite alcune pratiche di “marketing virale” o “marketing mirato”.
Sarà possibile l’invio di offerte commerciali, ma solo con il consenso preventivo. Per poter inviare comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite sistemi automatizzati, come telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, e mms, sarà necessario aver prima acquisito il consenso dei destinatari. Tale consenso dovrà essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto.
Previsti maggiori controlli su chi realizza campagne di marketing. Chi commissiona campagne promozionali dovrà esercitare adeguati controlli per evitare che agenti, subagenti o altri soggetti a cui ha demandato i contatti con i potenziali clienti effettuino spam.
Le linee guida introducono anche semplificazioni per le aziende in regola.
Si potranno inviare messaggi promozionali, tramite e-mail, ai propri clienti su beni o servizi analoghi a quelli già acquistati. Una impresa o società potrà inviare offerte commerciali ai propri “follower” sui social network quando dalla loro iscrizione alla pagina aziendale si evinca chiaramente l’interesse o il consenso a ricevere messaggi pubblicitari concernenti il marchio, il prodotto o il servizio offerto.
Basterà un unico consenso per tutte le attività di marketing. Il consenso prestato per l’invio di comunicazioni commerciali tramite modalità automatizzate. come e-mail o sms coprirà anche quelle effettuate tramite posta cartacea o con telefonate tramite operatore. Le aziende che intenderamno raccogliere i dati personali degli utenti per comunicarli o cederli ad altri soggetti a fini promozionali, potranno acquisire un unico consenso valido per tutti i soggetti terzi indicati nell’apposita informativa fornita all’interessato.
Rafforzate, infine, le tutele per i singoli utenti. Le persone che ricevono spam potrano presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e comunque esercitare tutti i diritti previsti dal Codice privacy, inclusa la richiesta di sanzioni contro chi invia messaggi indesiderati.
Le “persone giuridiche”, pur non potendo più chiedere l’intervento formale del Garante per la privacy, potranno comunque comunicare eventuali violazioni e avranno la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria per azioni civili o penali contro gli spammer.
Contestualmente alle linee guida, allo scopo di semplificare ulteriormente gli adempimenti in materia di marketing diretto, il Garante ha adottato anche un apposito provvedimento generale sul consenso al trattamento dei dati personali, sempre in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.