L’Agenzia delle entrate ha ribadito oggi il termine del 31 dicembre per l’emersione di capitali detenuti all’estero, fornendo alcuni chiarimenti sulle modalità di equiparazione del rimpatrio giuridico a quello fisico, nei casi in cui sussistano cause oggettive che impediscono di portare a termine il rimpatrio fisico.
In presenza di ostacoli come l’esistenza di contenziosi con i gestori esteri o di difficoltà legate al disinvestimento e alla liquidazione delle attività, per il trasferimento dei capitali detenuti all’estero sarà sufficiente il rimpiatrio giuridico, a patto che la procedura si concluda entro la fine dell’anno e che sia gestita dalla stessa fiduciaria a cui è stata presentata la dichiarazione di emersione originaria. A questo scopo, il contribuente deve conferire un mandato di amministrazione alla società fiduciaria che, a sua volta, rilascerà una copia di una nuova dichiarazione riservata in cui sia riportato lo stesso importo delle attività indicate nella prima dichiarazione. La società fiduciaria incaricata di gestire l’ultima fase del processo di emersione si impegnerà ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste e, se le ritenute sono fatte a titolo di acconto o non sono richieste, a comunicare i dati all’amministrazione finanziaria attraverso il modello 770.
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