Con 228 voti favorevoli, 33 contrari e 2 astenuti, il Senato ha accordato la fiducia al Governo Monti, approvando il maxiemendamento sostitutivo degli articoli del disegno di legge in materia di prevenzione e repressione della corruzione. “Questa è una legge che oggi ancora più di ieri noi tutti riteniamo indispensabile per il Paese – ha commentato il Guardasigilli Paola Severino – E’ importante che, per la prima volta, si affronti in modo adeguato il problema della corruzione con la finalità di prevenirla e reprimerla, al contrario di quanto accaduto all’indomani di Mani pulite quando la politica cercò invece di rallentare l’azione della magistratura”.
Pene più severe per il reato di concussione
Il ddl interviene sull’art. 317 del codice penale per limitarlo alla sola ipotesi in cui la condotta concussiva abbia determinato un effetto di costrizione nei confronti del privato da parte del pubblico ufficiale. La pena minima, in questo caso, è aumentata dagli attuali 4 anni a 6, rimanendo invariata la misura massima di 12 anni. Le condotte di induzione, oggi previste dall’art. 317 del codice penale, sono fatte confluire in una fattispecie denominata “Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità”. In questo caso i soggetti attivi sono tanto il pubblico ufficiale quanto l’incaricato di pubblico servizio. La punibilità, oltre che per questi soggetti (da un minimo di tre a un massimo di otto anni) è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta criminale che giustifica una, sia pur limitata, pena (fino a tre anni).
Ridefinito il reato di corruzione
Gli interventi normativi riguardano la sostituzione dell’attuale art. 318 c.p. relativo alla corruzione per atto conforme ai doveri d’ufficio con la nuova fattispecie di “corruzione per l’esercizio della funzione”, con pena da un minimo di uno a un massimo di cinque anni. Si prevedono poi aumenti di pena per i reati di corruzione in atti giudiziari (da tre-otto anni a quattro-dieci per la previsione base, e da quattro a cinque anni per la forma aggravata); per i reati di corruzizone propria (da quattro a otto anni rispetto agli attuali due-cinque); di peculato (la pena minima passa da tre a quattro); e di abuso di ufficio (dagli attuali sei mesi-tre anni si passa da uno a quattro anni).
Introdotto il reato di “Traffico di influenze illecite”
Nell’ordinamento compare il delitto di “Traffico di influenze illecite”, con pene previste da uno a tre anni di reclusione. L’intento della norma è quello di punire comportamenti che conducono all’accordo corruttivo. La previsione contempla la punibilità tanto di chi si fa dare o promettere denaro o altra utilità, quanto di chi versa o promette con riferimento ad un atto contrario ai doveri dell’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto dell’ufficio.
Le modifiche incidono anzitutto sulla platea degli autori, includendo tra i soggetti attivi accanto ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. Si procede d’ufficio nel caso in cui vi sia una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni e servizi, e si prevede la riferibilità della dazione o promessa di denaro o altra utilità non solo ai soggetti attivi ma anche a terzi.
Interdizione dai pubblici uffici per i condannati
Il ddl anticorruzione amplia il catalogo delle ipotesi di reato, alla cui condanna consegue l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Alla indicazione dei delitti di peculato e concussione oggi contemplati nella norma, si affiancano le figure di corruzione propria e in atti giudiziari.
Aggiornamento dei piani anticorruzzione
Secondo quanto previsto dalla nuova legge, ogni amministrazione avrà l’obbligo di adottare e aggiornare i propri piani anticorruzione entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione sarà un dirigente di prima fascia, e negli enti locali, di norma, il segretario comunale o provinciale. Questa figura avrà l’obbligo, sotto la propria responsabilità, di predisporre il piano che dovrà individuare le aree esposte a rischio corruzione, il livello di esposizione e i meccanismi di prevenzione, verificando l’attuazione del piano e, d’intesa con il dirigente competente, la rotazione degli incarichi negli uffici in cui il rischio è più elevato.
Il responsabile può essere chiamato a rispondere per danno erariale e per danno all’immagine della pubblica amministrazione in caso di commissione, all’interno dell’amministrazione in cui opera, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato.
Corsi di formazione alla legalità
Particolare attenzione è dedicata alla predisposizione, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, di percorsi di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell’etica e della legalità.
Più trasparente nel settore delle opere pubbliche
Il nuovo pacchetto di norme prevede l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di rendere disponibili online, sui siti istituzionali, anche i bilanci e i conti consuntivi, oltre i costi di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi.
Un codice etico per i dipendenti
Il Governo ha il compito di definire un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.
Niente incarichi per i condannati
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione, non possono fare parte di commissioni giudicatrici, non possono essere assegnati agli uffici che gestiscono risorse finanziarie e non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente negli appalti pubblici.
Tutela dell’anonimato per chi denuncia
Viene introdotto anche in Italia il cosidetto “whistleblowing”, ossia la denuncia di attività fraudolente all’interno di una pubblica amministrazione. L’identità di chi segnala illeciti non può essere mai rilevata, nell’ambito del procedimento disciplinare, quando l’addebito sia fondato su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.