
Nel caso di sosta sulle strisce blu, oltre l’orario per cui si è pagato, non scatta la contravvenzione. Lo ha chiarito oggi il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, rispondendo ad un’interrogazione parlamentare.
Secondo il ministero, nei casi di pagamenti in maniera insufficiente la violazione che si configura è unicamente di “inadempienza contrattuale”, a cui si può rimediare con il saldo della tariffa non corrisposta. Niente multa, insomma, perché “in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo”.
Ma come possono i comuni recuperare i mancati pagamenti? Secondo Lupi le amministrazioni locali possono affidare al gestore del servizio le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, “ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice Civile e dal Codice del Consumo”.
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