Regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, dvd, siti istituzionali e maggiori tutele per i minori coinvolti in vicende processuali. E’ quanto prevedono le Linee guida sull’informazione giuridica adottate dall’Autorità garante per la privacy, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il documento prevede che vengano oscurati i dati dei minori e delle parti nei procedimenti che hanno ad oggetto i rapporti di famiglia e lo stato delle persone, anche quando il giudizio si riferisce ad aspetti patrimoniali o economici. Devono inoltre essere omessi i dati relativi ad altre persone dai quali si possa desumere, anche indirettamente, l’identità dei soggetti tutelati. I dati vanno oscurati non solo nei provvedimenti riprodotti per esteso, ma anche in quelli diffusi sotto forma di massima o nell’ambito di un elenco.
Oltre a questa forma di tutela assoluta, in tutti gli altri casi chiunque sia interessato può rivolgere un’istanza al giudice, prima della conclusione del processo, con la quale chiede che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica, siano oscurati le generalità e ogni altro elemento in grado di identificarlo. L’istanza deve indicare i “motivi legittimi” che la giustificano. Se l’istanza è accolta, si appone una annotazione sull’originale della sentenza. L’anonimizzazione può essere disposta dal giudice, anche d’ufficio, nei casi in cui la diffusione di informazioni particolarmente delicate possa arrecare conseguenze negative alla vita di relazione o sociale dell’interessato (ad es. in ambito familiare o lavorativo). Non spetta all’ufficio giudiziario, ma a chi riceve la copia dei provvedimenti con l’annotazione che dispone l’oscuramento delle generalità, provvedere in tal senso ove intenda riprodurli o diffonderli, anche sotto forma di massima, per finalità di informazione giuridica.
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