Approvato dal Parlamento europeo un nuovo regolamento contenente maggiori diritti per i passeggeri degli autobus.
La nuova normativa, che entrerà in vigore nel 2013, prevede una compensazione fino al 50 per cento del prezzo d’acquisto, oltre al rimborso integrale del biglietto, nel caso di annullamento del servizio da parte dell’operatore, senza che questi proponga un mezzo di trasporto o un percorso alternativo e dopo un ritardo di almeno due ore.
Il passeggero che vuole invece rinunciare al viaggio, in seguito all’annullamento di una partenza o al ritardo di almeno due ore e in presenza di un itinerario alternativo proposto, avrà diritto al rimborso integrale del biglietto.
Oltre i 90 minuti di ritardo sull’orario di partenza previsto, i passeggeri avranno diritto a un rinfresco. In caso d’interruzione del viaggio, d’incidente o di un ritardo che implica il pernottamento, l’operatore del viaggio sarà tenuto a offrire fino a due notti in albergo entro il massimale di 80 euro. Tale regola non si applica nel caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche avverse.
Inoltre, l’operatore dovrà prevedere un rimborso, per un massimale di almeno 1200 euro, in caso di perdita o danneggiamento ai bagagli e sarà responsabile fino alla cifra di 220.000 euro (o di più se lo prevede la legislazione nazionale) in caso di morte o ferite riportate in seguito a un incidente.
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