“Un decreto legge agile, solo 12 articoli. Avevamo promesso intervento duro a contrasto tutto ciò che va sotto nome femminicidio, la promessa ora è mantenuta. Il cuore del decreto è questo, vogliamo dare un segno fortissimo di cambiamento radicale sul tema, un chiarissimo segnale di lotta senza quartiere”.
Così il presidente del consiglio dei ministri, Enrico Letta, ha commentato l’approvazione del decreto sul femminicidio.
“Alle forze di polizia viene dato di buttare fuori di casa il coniuge violento, se c’è un rischio per l’integrità fisica della donna – ha spiegato il ministro dell’Interno, Angelino Alfano – Dal punto di vista della prevenzione è importante, perchè viene impedito a chi è violento in casa di avvicinarsi ai luoghi domestici”.
Per il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, l’irrevocabilità della querela nei confronti del violento, contenuta nel provvedimento “è un fatto importante, perchè in passato spesso le donne per difendere i figli rinunciavano alla denuncia. E’ uno strumento importantissimo, di attenzione all’universo femminile”.
Il provvedimento, che si compone di 13 articoli suddivisi in quattro Capi, reca misure che si muovono lungo le seguenti direttrici:
1) Prevenzione e contrasto della violenza di genere
Sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta ad Istanbul l’11 maggio 2011, concernente la lotta contro la violenza contro le donne e in ambito domestico di Istanbul, recentemente ratificata dal Parlamento, il decreto mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (stalking).
Vengono quindi inasprite le pene quando:
· il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in presenza di minore degli anni diciotto;
· il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza;
· il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o dal partner.
Un secondo gruppo di interventi riguarda il delitto di stalking:
· viene ampliato il raggio d’azione delle situazioni aggravanti che vengono estese anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonché a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici;
· viene prevista – analogamente a quanto già accade per i delitti di violenza sessuale – l’irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori, che viene, inoltre, incluso tra quelli ad arresto obbligatorio.
Sono previste poi una serie di norme riguardanti i maltrattamenti in famiglia:
· viene assicurata una costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali;
· viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette allorquando la vittima sia una persona minorenne o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità;
· viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro famigliari e conviventi il ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza;
· si prevede che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, il Pubblico Ministero – su informazione della polizia giudiziaria – può richiedere al Giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all’indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
Infine, è stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito. Ciò al fine di dare, su questo punto, compiuta attuazione alla Convenzione di Istanbul, recentemente ratificata, che impegna gli Stati firmatari a garantire alle vittime della violenza domestica il diritto all’assistenza legale gratuita.
Sempre in attuazione della Convenzione di Istanbul, si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione (Tutela vittime straniere di violenza domestica, concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari come già previsto dall’articolo 18 del TU per le vittime di tratta);
Infine, a completare il pacchetto, si è provveduto a varare un nuovo piano straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere che prevede azioni di intervento multidisciplinari, a carattere trasversale, per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza, formare gli operatori;
2) Norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
La seconda linea direttrice del decreto si occupa di misure urgenti volte ad innalzare il livello di sicurezza e così si è provveduto a varare norme che:
· accelerano la realizzazione degli interventi per il “PON Sicurezza”;
· sblocca risorse per finanziare il pagamento degli straordinari a Poliziotti e Carabinieri;
· recupera risorse per lo svolgimento dei servizi di Polizia stradale;
· recupera 231 milioni di euro alle casse del Ministero dell’Interno.
Si è provveduto poi a varare una norma che consente di utilizzare ancora per tre anni lo strumento dell’arresto differito di violenti in occasione di manifestazioni sportive. Una norma che, fino ad ora, non solo ha diminuito gli eventi in cui vi sono state vittime di tali fenomeni (-29,3%) ma ha visto anche un significativo incremento del numero degli autori di episodi di violenza denunciati ( +44%) e arrestati (+30%).
Per quanto riguarda il contrasto alle rapine, si è stabilito di inasprire le pene se il fatto è commesso:
· a danno di persone ultrasessantacinquenni;
· in presenza di un minore;
· oltre che in abitazione, anche negli altri luoghi di cosiddetta “minorata difesa”.
Nuove norme anche per quanto riguarda una maggiore flessibilità dell’impiego del contingente di 1.250 appartenenti alle Forze armate nel controllo del territorio stabilendo che questo possa essere impiegato anche per compiti diversi dai servizi di perlustrazione e pattugliamento.
Pene più severe anche per quanto riguarda le manifestazioni delittuose come, il furto di componenti metalliche e di altri materiali pregiati (ad esempio in rame) sottratti ad impianti ed infrastrutture designati all’erogazione di energia elettrica e di altri servizi pubblici tra cui quello di trasporto e telecomunicazioni. In relazione a tale specifica ipotesi di furto, viene introdotta una specifica circostanza aggravante che prevede pene da tre a dieci anni di reclusione. Inasprite le pene anche per il delitto di ricettazione se il fatto si riferisce a denaro o cose provenienti da rapina aggravata, estorsione. Per i casi sopra descritti è previsto anche l’arresto obbligatorio in flagranza di reato.