Il nuovo redditometro supera l’esame del Garante per la privacy. L’Autorità ha però stabilito una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone.
Il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi, come possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento, senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat.
I dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l’ammontare di spese frazionate e ricorrenti, come abbigliamento, alimentari, alberghi, per le quali il fisco non ha evidenze certe.
Il cosiddetto “fitto figurativo”, attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza, non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo dove necessario a seguito del contraddittorio.
L’Agenzia delle Entrate dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all’esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composizione della famiglia è infatti rilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l’individuazione della tipologia di famiglia o l’attribuzione del fitto figurativo
Il contribuente dovrà essere informato, attraverso l’apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro.
Nell’invito al contraddittorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall’Agenzia e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere.
Dati presunti di spesa, non ancorati ad alcun elemento certo e quantificabili esclusivamente sulla base delle spese Istat, non potranno costituire oggetto del contraddittorio. E questo perché, spiega il Garante, la richiesta di tali dati relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana, anche risalenti nel tempo, entra in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione dati sanciti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
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