L’Agenzia delle Entrate ha emanato oggi una circolare nella quale vengono chiarite le novità della riforma dell’imposizione indiretta relativa agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari.
A partire dal primo gennaio scorso, per i trasferimenti di immobili fuori campo Iva entrano in scena tre sole aliquote dell’imposta di registro: 2% per la prima casa, 9% per tutti gli altri beni immobili, 12%, a determinate condizioni, per i terreni agricoli e relative pertinenze. L’imposta di registro dovuta non può essere in ogni caso inferiore a 1.000 euro. Inoltre, passa da 168 a 200 euro l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecarie e catastali previste in misura fissa per gli atti soggetti a Iva. Imposta di registro leggera, invece, per i trasferimenti di case di abitazione, in cui il cedente è un privato. Ciò a patto che non si tratti di abitazioni di tipo signorile (A/1), abitazioni in ville (A/8), castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico (A/9). Per beneficiare del trattamento di favore, al momento della stipula dell’atto di trasferimento è sufficiente indicare la classificazione dell’immobile nelle categorie catastali da A/2 a A/7. Ciò a patto che siano comunque soddisfatte le altre condizioni richieste dal Testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro. Le agevolazioni prima casa competono inoltre sia in caso di trasferimento di immobile in costruzione sia per l’acquisto contemporaneo di immobili contigui, destinati a costituire un’unica abitazione, o di un immobile contiguo ad altra abitazione acquistata con i benefici prima casa. Il documento di prassi si sofferma poi, anche con esempi di calcolo, sull’agevolazione prima casa in caso di successione e donazione e sul credito d’imposta riconosciuto per il riacquisto entro l’anno.
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