Dal prossimo 13 giugno, i clienti domestici che stipulano un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica o di gas potranno beneficiare di maggiori garanzie. Nello specifico, i consumatori dovranno ricevere più informazioni precontrattuali dal venditore, avranno non più 10 ma 14 giorni per esercitare il diritto di ripensamento e potranno chiedere di accelerare il cambio di fornitore rinunciando al periodo di ripensamento. E’ quanto prevede una delibera dell’Autorità per l’energia, che integra e modifica alcune previsioni del Codice di consumo sui diritti dei consumatori. Le novità riguardano tutti i contratti, anche quelli conclusi a distanza, e vanno a modificare in parte il Codice di condotta commerciale dell’Autorità, ma anche alcuni provvedimenti di regolazione, come quelli sull’accesso ai servizi di distribuzione, sul diritto di recesso, sul cambio di fornitore e sui contratti non richiesti. In particolare per i contratti non richiesti, le cosiddette misure preventive vengono sostituite dai nuovi obblighi del Codice del consumo, molto articolati e stringenti, a livello di prevenzione dei contratti non richiesti, per quel che riguarda le indicazioni da fornire ai consumatori e la verifica del consenso per accertare la volontà di stipulare un nuovo contratto o cambiare fornitore. Di fatto, per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali, il venditore dovrà fornire al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o altro mezzo durevole che consenta al consumatore di conservare le informazioni, come ad esempio una mail, o un cd. Per i contratti a distanza il venditore dovrà dare al cliente la conferma del contratto su mezzo durevole prima che la fornitura inizi. Per i contratti che si devono concludere per telefono, anche l’offerta dovrà essere confermata al consumatore che sarà vincolato solo dopo averla firmata o comunque accettata secondo quanto previsto dal Codice del consumo.
Non vengono invece modificate le procedure di ripristino introdotte nel 2012 dall’Autorità, in quanto queste hanno l’obiettivo di consentire al cliente di tornare al venditore precedente attraverso un percorso semplificato, con una finalità di tutela diversa e non sovrapponibile alle previsioni del Codice del consumo.
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