E’ stata approvata in via definitiva la legge che introduce i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali. Il via libera del testo, in quinta lettura, è giunto al Senato con 149 sì, 3 no e 15 astenuti.
La nuova normativa punisce con la reclusione, da 8 a 12 anni, l’omicidio stradale colposo commesso da persone alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o di grave alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Stessa pena anche in caso di omicidio colposo commesso da chi viene trovato in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica meno grave, laddove si tratti di conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose.
E’ invece punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con minore tasso alcolemico, che abbiano superato specifici limiti di velocità, che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano, che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, che abbiano effettuato sorpassi azzardati. La pena è, tuttavia, diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato da condotte imprudenti, sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima. La pena è aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente, o ha la patente sospesa o revocata.
Nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone, la pena è aumentata fino ad un massimo di 18 anni. E’ prevista una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga.
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