Con una circolare diramata oggi, l’Inps ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di assegno di disoccupazione (Asdi)
L’assegno è riservato ai disoccupati che sono in possesso dei seguenti requisiti: aver fruito della NASpI per la durata massima spettante; essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI; essere componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di
anni 18, ovvero avere un’età pari o superiore a 55 anni e non avere maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; essere in possesso di una attestazione dell’Isee, in corso di validità, da cui risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore a 5mila euro; non avere usufruito dell’Asdi per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine; avere sottoscritto, presso i competenti centri per l’impiego, un progetto personalizzato, o patto di servizio, di presa in carico.
L’importo dell’Asdi è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita e non può essere superiore all’ammontare dell’assegno sociale.
L’importo può essere incrementato in base alla presenza di uno o più figli minori a carico nel nucleo familiare, qualora l’altro genitore non usufruisca degli assegni per il nucleo familiare (ANF) per gli
stessi. Nei periodi di percezione dell’assegno non sono erogati gli Anf. Inoltre tali periodi non sono coperti da contribuzione figurativa.
La domanda di Asdi è telematica e va presentata alla fine del periodo massimo di fruizione della NASpI, entro e non oltre i 30 giorni successivi.
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