“L’esigenza di una strategia digitale per il mercato unico non potrebbe essere più attuale e pressante. Occorre una visione che aggiorni le norme che regolano il buon funzionamento dei mercati al moderno contesto digitale”.
Lo ha detto il presidente dell’Antitrust, Giovanni Pitruzzella, in audizione parlamentare davanti alle commissioni riunite dei Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e delle Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera.
Secondo Pitruzzella, con l’Italia al quartultimo posto nella classifica della diffusione del digitale nei Paesi europei “occorre assicurare che la diffusione del commercio elettronico non sia frenata da un’immotivata sfiducia dei consumatori sulla sicurezza e qualità dei prodotti venduti on line, nonché sulla possibilità di ottenere forme di ristoro in caso di mancata consegna dei beni, di danneggiamento degli stessi o della non conformità dei prodotti ricevuti rispetto a quanto pubblicizzato on line”.
Nel suo intervento durante l’audizione parlamentare, in merito alla proposta di direttiva sui contratti per la fornitura di contenuti digitali, Pitruzzella ha sottolineato il fatto che “oggi non esistono norme specifiche europee a tutela dei consumatori per i casi in cui il contenuto digitale non sia conforme a quanto previsto dal contratto”.
Pur condividendo pienamente l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del commercio elettronico e concordando in linea di principio con l’approccio adottato dalla Commissione europea di procedere all’armonizzazione massima della disciplina applicabile all’acquisto on line di beni e servizi, l’Autorità guidata da Pitruzzella “rileva che, mentre alcune regole specifiche trovano applicazione solo in relazione ai contratti a distanza, allo stato la disciplina legislativa dei difetti di conformità si applica indistintamente a tutte le compravendite di beni di consumo”. Da qui, appunto, deriva “il rischio che lo strumento comunitario introduca una frammentazione immotivata negli ordinamenti nazionali”. Perciò l’Agcm “auspica che alla modifica normativa del regime delle garanzie di conformità nei contratti di vendita a distanza si proceda solo sulla scorta dell’esito del processo di valutazione della disciplina generale delle garanzie dei beni di consumo, appena avviato dalla Commissione”.
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