Con una circolare diffusa oggi, l’Agenzia delle entrate torna sull’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva pari o sopra i 3mila euro e detta il passo dei nuovi adempimenti, alla luce dell’ultima manovra e del proprio provvedimento del 22 dicembre 2010. Soltanto per l’anno 2010, la comunicazione da parte dei contribuenti obbligati è limitata alle operazioni per cui è emessa o ricevuta una fattura di importo pari o sopra i 25mila euro, al netto dell’Iva. Sempre con riferimento all’anno 2010, i tempi di consegna della comunicazione sono più lunghi. I termini per assolvere quest’obbligo, infatti, scadono il 31 ottobre 2011.
Il documento di prassi spiega inoltre che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i “minimi”, per limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti di minori dimensioni, a patto che nel corso dell’anno il regime non perda efficacia. Restano fuori poi le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario poiché le relative informazioni sono già acquisite mediante i modelli Intra e utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema Vies per il contrasto delle frodi e dell’evasione fiscale. Escluse anche le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, relative, ad esempio, ai contratti di assicurazione e di somministrazione di energia elettrica, ai contratti di mutuo e quelle relative agli atti di compravendita di immobili. Tra i contribuenti tenuti, invece, a presentare la comunicazione gli enti non commerciali, ma limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali e i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto Iva. Nessuna comunicazione è prevista per le operazioni effettuate nei confronti del consumatore finale, purché il pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale.