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Con 173 voti a favore, e 53 astenuti, il Senato ha dato oggi il via libera ad un disegno di legge recante “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Con 173 voti a favore, e 53 astenuti, il Senato ha dato oggi il via libera ad un disegno di legge recante “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.Il testo, che passa ora all’esame della Camera, dichiara abusive tutte le clausole che concordano termini per saldare il pagamento superiori a 60 giorni dalla consegna al cliente della fattura.
Vengono introdotti nuove criteri per la deducibilità delle spese di formazione e per l’accesso alla formazione permanente. Viene prevista l’attivazione, presso i Centri per l’impiego, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccolga le domande e le offerte di lavoro, e fornisca informazioni sulle procedure per l’avvio di attività autonome.
Novità anche sul fronte dell’accesso agli appalti pubblici. Le pubbliche amministrazioni dovranno favorire l’accesso dei lavoratori autonomi alle informazioni relative alle gare pubbliche e alle procedure di aggiudicazione.
L’indennità di maternità viene prevista per le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps nelle forme e nelle modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, per quanto concerne i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
I congedi parentali per i lavoratori autonomi vengono elevati da 3 a 6 mesi, e il periodo della vita del bambino durante il quale si può fruire del congedo viene allungato da 1 a 3 anni.
La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non potranno più comportare l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare.
Ancora, viene prevista la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia o dell’infortunio, se di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, fino ad un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore deve versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
Infine, viene equiparata per gli iscritti alla gestione separata i periodi di malattia, certificata come conseguente a terapie di malattie oncologiche o alla degenza ospedaliera.