Il Consiglio dei ministri ha dato oggi il via libera ad una serie di provvedimenti in materia di giustizia. Il più importante è un decreto legge contenente misure per affrontare l’emergenza affollamento nelle carceri. Il testo prevede l’innalzamento da dodici a diciotto mesi della pena che può essere scontata presso il domicilio del condannato anziché in carcere.
Lo stesso decreto introduce inoltre due modifiche all’articolo 558 del codice di procedura penale. Con la prima si prevede che, nei casi di arresto in flagranza, il giudizio direttissimo debba essere necessariamente tenuto entro, e non oltre, le quarantotto ore dall’arresto, non essendo più consentito al giudice di fissare l’udienza nelle successive quarantotto ore. Con la seconda modifica viene introdotto il divieto di condurre in carcere le persone arrestate per reati di non particolare gravità, prima della loro presentazione dinanzi al giudice per la convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo. In questi casi l’arrestato dovrà essere, di norma, custodito dalle forze di polizia, salvo che ciò non sia possibile per mancanza di adeguate strutture o per altri motivi, quali lo stato di salute dell’arrestato o la sua pericolosità. In tali casi, il pubblico ministero dovrà adottare uno specifico provvedimento motivato.
Nel pacchetto proposto dal ministro della Giustizia, Paola Severino, anche un disegno di legge per il recupero dell’efficienza del processo penale. Il testo interviene su quattro materie, attraverso lo strumento della delega al Governo: depenalizzazione, sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, sospensione del procedimento con messa alla prova, e pene detentive non carcerarie.
Si prevede la trasformazione in illecito amministrativo dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, con esclusione dei reati in materia di edilizia urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, immigrazione, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica. Sono inoltre escluse dalla depenalizzazione le condotte di vilipendio comprese tra i delitti contro la personalità dello Stato. Il termine per l’attuazione della delega è di diciotto mesi.
Vengono sospesi i procedimenti nei confronti degli irreperibili. La delega prevede che la sospensione del dibattimento comporta una sospensione della prescrizione per un periodo pari a quello previsto per la prescrizione del reato: quindi se il reato si prescrive in 6 anni, il corso della prescrizione sarà sospeso per 6 anni, dopo i quali ricomincerà a decorrere. Questo periodo dovrà servire a portare il processo a conoscenza dell’imputato. La sospensione del processo non opera nei casi in cui si può presumere che l’imputato abbia conoscenza del procedimento, ad esempio quando è stato eseguito un arresto, un fermo o una misura cautelare o nei casi di latitanti. La sospensione del procedimento non opera nei casi di reato di mafia, di terrorismo o degli altri reati di competenza delle Direzioni distrettuali.
E’ prevista in caso di reati non particolarmente gravi, ovvero quelli puniti con pene detentive non superiori a quattro anni, la sospensione con messa alla prova, consistense in una serie di prestazioni, tra le quali un’attività lavorativa di pubblica utilità il cui esito positivo determina l’estinzione del reato.
Il disegno di legge introduce infine due nuove pene detentive non carcerarie: la reclusione e l’arresto presso l’abitazione o altro luogo di privata dimora. Queste pene sono destinate a sostituire la detenzione in carcere in caso di condanne per reati puniti con pene detentive non superiori a quattro anni. Le nuove pene saranno applicate direttamente dal giudice della cognizione, con notevoli vantaggi processuali.
Oltre al processo penale, il Governo è intervento anche sul processo civile e sul sovraindebitamento. Con un decreto legge viene data una risposta urgente per fronteggiare le situazioni di crisi di piccole imprese e famiglie, a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali. A questi soggetti viene offerta la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi. Le norme introducono, per la prima volta in Italia, un meccanismo di estinzione, controllata in sede giudiziale, di tutte le obbligazioni del soggetto sovraindebitato, anche nella prospettiva di una deflazione del contenzioso in sede civile derivante dall’attività di recupero forzoso dei crediti. E’ previsto un intervento limitato dell’autorità giudiziaria, che si limita ad omologare l’accordo raggiunto tra debitore e creditore, mentre decisivo è il ruolo svolto dai neocostituiti organismi di composizione della crisi, che, composti da professionisti in possesso di adeguata preparazione, favoriscono la definizione dell’accordo e ne seguono l’attuazione.
Sono previste alcune correzioni alla disciplina della mediazione, per potenziarne l’utilizzo. Ancora, una modifica alle norme sull’istanza di prelievo per eliminare alcune distorsioni verificatesi nella prassi, e la fissazione di un limite alle spese liquidabili per le controversie davanti ai giudici di pace per le quali non e’ richiesta l’assistenza di un difensore.